LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLA SEPARAZIONE

avvocato e cittadinoDi recente emanazione è la Legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (pubblicata in G.U. il 10 novembre 2014, n. 261).

La suddetta legge n. 162/2014 ha modificato alcuni articoli del codice di procedura civile, nonché del codice civile, con l’intento di rendere meno gravoso e, soprattutto alleggerire il contenzioso all’interno dei Tribunale Civili italiani e, infatti,  non a caso il decreto legge n. 132/2014 aveva come oggetto la “Materia di processo civile e riduzione dell’arretrato”.

In particolar modo, l’art. 6 del citato decreto legge prevede la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili di scioglimento del matrimonio0, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nell’ipotesi di negoziazione con i figli, si deve tener conto che i casi rilevanti al legislatore riguardo la prole riguardano i casi di figli minori, ovvero figli maggiorenni ma incapaci, od ancora figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti ed, infine, i figli maggiorenni ma portatori di handicap grave. In questi casi l’accordo dei coniugi deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente secondo le norme del codice di procedura civile.

Il PM, nel caso ritenga l’accordo corrispondente all’interesse primario dei figli, autorizza l’accordo e l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro 10 giorni il tutto all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, la copia autenticata dallo stesso avvocato e dell’accordo munito delle certificazioni.

Nel caso, viceversa, in cui il PM ritegna l’accordo dei coniugi pregiudizievole dell’interesse dei figli, trasmette il tutto al Presidente del tribunale competente il quale è obbligato a fissare un’udienza di comparizione personale dei coniugi.

Più lineare e semplice appare, invece, l’iter della convenzione di negoziazione nel caso in cui non vi siano figli, ovvero vi sia l’assenza di figli incapaci, ovvero, ancora, i figli siano maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ovvero i figli non siano portatori di handicap grave.

In questo caso, l’accordo dei coniugi viene trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente dove, se il PM non ravviserà ipotesi di irregolarità, comunica il nulla osta.

A quel punto, l’avvocato della parte sarà sempre obbligato a trasmettere, entro 10 giorni, il tutto all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, la copia autenticata dallo stesso avvocato e dell’accordo munito delle certificazioni.

Da tenere presente che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produrrà gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Quanto appena descritto è la procedura dove vi sia l’assistenza di un avvocato e dove vi è l’intervento del Procuratore della repubblica del Tribunale competente.

I coniugi, tuttavia, hanno anche la facoltà di concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile (a norma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000), del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’art. 3, I comma, n. 2), lettera b), della Legge n. 898/1970 (c.d. Legge sul Divorzio), di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tale procedura, tuttavia, è ammessa solo nel caso in cui: non vi siano figli minori, non vi siano figli maggiorenni incapaci, ovvero non vi siano figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e, infine, in cui non vi siano figli maggiorenni portatori di handicap.

L’ufficiale civile, nei casi previsti dalla legge, riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi, ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo le condizioni tra di esse concordate, ovvero la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.

Solo nel caso di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo le condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li inviata a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di legge, dove la mancata comparizione equivale alla mancata conferma dell’accordo.

Da tenere conto che, a differenza di quanto sino ad oggi avvenuto nei Tribunale Ordinari, gli accordi conclusi con la negoziazione assistita, ovvero davanti al Sindaco, non possono contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Antonio Conte

Antonio Conte nato a Roma il 30/8/63, successivamente agli studi classici, svolti al Convitto Nazionale Romano, ha conseguito laurea in Giurisprudenza a pieni voti, in data 22/7/88 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Ha ricoperto incarichi accademici, e precisamente ha collaborato con diverse Cattedre dell’Istituto Diritto Privato dell’Università “La Sapienza” di Roma, per un periodo di oltre 12 anni dal 1989 al 2001.
Per quanto attiene alla professione forense lo stesso è abilitato all’esercizio dal 31/10/1991.
Inoltre, ha esercitato la carica di Vice Pretore Onorario, presso la I° Sezione della Pretura Civile di Roma, via Lepanto 4, con ruolo personale confermato nel triennio 1994 - 1997.
Nel febbraio dell’anno 2000, il sottoscritto Antonio Conte è stato eletto Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2000/2001, risultando il più giovane Consigliere mai eletto all’Ordine di Roma, con oltre 1.300 preferenze.
Altresì è stato eletto Delegato del Consiglio dell’Ordine di Roma negli ultimi tre Congressi Nazionali dell’Avvocatura e del Consiglio Nazionale Forense, sempre eletto a grandissima maggioranza dagli Avvocati Romani. Inoltre, sono stato per oltre due anni nel direttivo dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), espressione qualificata della giovane Avvocatura Romana.
Eletto Consigliere dell’Ordine dal 2004 ad oggi, ricoprendo la carica di Segretario per quattro anni e Presidente per due.
Attualmente ricopre la carica di Consigliere essendo stato eletto con poco meno di 4000 voti nello scorso febbraio 2012.